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Diritto d'autore, modificata la legge

To: "lista sudtirolese" <biblio-list@provinz.bz.it>
Subject: Diritto d'autore, modificata la legge
From: sergio.trevisan@virgilio.it
Date: Thu, 17 Apr 2003 10:38:28 +0200
Cc: marandol@tiscalinet.it
Sender: owner-biblio-list@provinz.bz.it
Precedence: bulk

Care colleghe e  cari colleghi,
come sorpresa dall'uovo di Pasqua sono uscite modifiche alla legge sul diritto
d'autore, che entreranno in vigore dal 29 aprile. Dalla lista AIB-CUR vi
mando per conoscenza l'esauriente messaggio dell'avvocato Marco Marandola.
Saluti e auguri,
Sergio Trevisan
>-- Messaggio originale --
>Date:         Wed, 16 Apr 2003 19:47:19 +0200
>Reply-To: Bibliotecari italiani <AIB-CUR@LIST.CINECA.IT>,
>   Marco Marandola <marandol@tiscalinet.it>
>Subject:      Diritto d'autore, direttiva europea
 la nuova legge (1)
>
>E' stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale di oggi lo schema di
>Decreto Legislativo del Governo che rappresenta la attuazione della
>direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
>d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. (GU n.
>87 del 14-4-2003- Suppl. Ordinario n.61).
>
>La nuova legge entrera' in vigore il 29 Aprile 2003.
>
>La Direttiva (della quale l'AIB ed il sottoscritto si occuparono anche
>in sede Europea con una lobby ben coordinata) permetteva ampie
>eccezioni.
>
>Il testo rinnova profondamente tutta la legge del 1941, ed in
>particolare ilsisstema delle eccezioni, che a noi maggirmente
>interessano.
>
>Tutto il capo V: "eccezioni e limitazioni" e' sostituito dall'articolo
9
>del decreto Legislativo.
>
>-- Fotocopie in biblioteca per i servizi della biblioteca.
>
>Questo il nuovo articolo 68, 2 comma:
>
>"E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili
>al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi
>pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propi servizi, senza
>alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto".
>
>Vi sono alcuni cambi rispetto alla legislazione attuale:
>
>1) La definizione include le biblioteche accessibili al pubblico e
>quelle scolastiche (oltre a musei e archivi pubblici);
>
>2) Resta non definito cosa si intende per servizi di biblioteca;
>
>3) La fotocopia non deve comportare nessun vantaggio economico o
>commerciale diretto o indiretto.
>
>Questa ultima definizione e' la piu' "pericolosa", la legge prima
>recitava:" e' vietato... ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti
>di utilizzazione economica spettanti all'autore".
>
>Il nuovo concetto e' molto piu' ampio.
>
>-- Fotocopia per uso personale
>
>Questo il nuovo articolo 68, 3 comma:
>
>"Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
>musicali, e' consentita nel limite del quindici per cento di ciascun
>volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la
>riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
>fotocopia, xerocopia o sistema analogo."
>
>Cade il dubbio sulla applicazione del limite del 15% che sicuramente ora
>si applica ad entrambi i casi (fotocopie per uso personale in biblioteca
>o presso i centri di fotoriproduzione) Art.68 comma 5.
>
>I centri di fotoriproduzione dovranno pagare un compenso alla SIAE (art.
>68, comma 4).
>
>Le biblioteche devono pagare alla SIAE un compenso forfettario nei
>limiti degli introiti riscossi per il servizi, senza oneri aggiunti a
>carico dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono (art.
>68 comma 5).
>
>Una novita' e' rappresentata dal divieto di fotocopia degli spartiti e
>partiture musicali.
>
>Rimane la eccezione per le opere rare fuori dai cataloghi editoriali a
>cui non si applica il limite del 15%. Questo sicuramente e' un utile
>chiarimento rispetto alle ambiguita' della norma precedente. (art.68.5)
>
>Ricordo che la SIAE ha cercato di raggiungere un accordo con varie
>instituzioni (CRUE, ANCI, Ministero della Istruzione per le biblioteche
>scolastiche) per regolare in via contrattuale le fotocopie per uso
>personale in biblioteca.
>
>-- Messa a disposizione su terminali dedicati
>
>Il Decreto recepisce la eccezione prevista nella Direttiva al 5.3..n,
>che sicuramente e' di grande utilita' per le biblioteche.
>
>"E' libera la messa a disposizione o comunicazione destinata a singoli
>individui, a scopo di ricerca o di attivita' privata di studio, su
>terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle
>biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei
>musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali
>contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da
>atti di cessione o da licenza."
>
>Questa norma apre nuove grandi possibilita'.
>
>-- Riproduzione di materiale audio ed audiovideo per i servizi della
>biblioteca.
>
>E' stato riformulato anche l'articolo 69 bis (che ora e' l'articolo 69
>comma 2) introducendo il divieto del " vantaggio economico o commerciale
>diretto o indiretto".
>
>Seguiranno altri messaggi.
>
>Resto a disposizione per qualunque informazione o chiarimento.
>
>Dott. Marco Marandola
>esperto di diritto d'autore
>Tel.: 335 463446
>marandol@tiscalinet.it




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